Guardie giurate particolari: cosa dice la disciplina

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La disciplina che regolamenta l’attività della guardia giurata particolare è rappresentata dal R.D. 18 giugno 1931 n° 773 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e dal R.D. 6 maggio 1940 n° 635 Regolamento di esecuzione del TULPS (Regolamento).
Enti privati hanno la facoltà, in base agli artt. 133 e 134 del TULPS, di impiegare nella sorveglianza guardie giurate particolari per tutelare la proprietà mobiliare o immobiliare. Prima però le guardie devono ottenere un’apposita autorizzazione da parte del Prefetto.

I compiti della guardia giurata particolare in base a quanto stabilito dall’autorizzazione della Prefettura

Il documento rilasciato dalla Prefettura alla guardia giurata particolare consente l’espletamento di alcune operazioni, ma ne esclude delle altre.
Di fondamentale importanza è il fatto che la guardia giurata non può svolgere operazioni che comportino l’esercizio di funzioni limitative della libertà individuale. Sicuramente è nelle facoltà del professionista la compilazione di verbali esclusivamente nei luoghi in cui è stato impiegato nella vigilanza, che fanno fede fino a prova contraria.
Uno degli impedimenti più rilevanti per le guardie giurate particolari sta nel fatto che queste non possono effettuare:

  • perquisizioni domiciliari o personali
  • sequestro di cose
  • interrogatorio di persone
  • pedinamenti
  • rilievi fotografici su persone

Le guardie giurate non sono pubblici ufficiali e la loro attività è di mera sorveglianza, di natura privatistica; lo scopo della presenza delle guardie giurate come vigilanti per aziende, enti o istituti di credito è quello di garantire sicurezza e tranquillità ai clienti.

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La questione delle perquisizioni da parte della guardie giurate

La perquisizione o l’ispezione delle borse dei dipendenti di un’azienda o istituto da parte delle guardie giurate è disciplinata dall’art. 6 dello statuto dei lavoratori, legge 300 del 1970.
Tale normativa stabilisce che le visite personali di controllo sul lavoratore sono normalmente vietate, ad eccezione dei casi in cui si ponga come primaria necessità la tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro, delle materie prime o dei prodotti.
Le visite personali possono essere effettuate solo all’uscita dai luoghi di lavoro ed esclusivamente con modalità che garantiscano e salvaguardino la dignità e riservatezza del lavoratore.

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