Lavorare come addetto di scalo aeroportuale: i danni ai bagagli

Lavorare come addetto di scalo aeroportuale i danni ai bagagli accademia del lavoro

Chi decide di lavorare come addetto di scalo aeroportuale ha la necessità di conoscere le norme che regolano il funzionamento degli aeroporti nazionale e internazionali. Tra i vari ruoli svoli da questa figura c’è sicuramente la gestione dei bagagli dei viaggiatori, pertanto è opportuno che conosca le norme sulla responsabilità del vettore aereo per i danni ai bagagli.
Innanzitutto, è bene effettuare una distinzione tra le tipologie di bagagli previsti dalla normativa internazionale. La Convenzione di Montreal del 1999 (leggi qui), utilizzata nella prassi dei trasporti aerei, prevede due categorie di bagagli:

  1. bagaglio registrato: ovvero il cosiddetto “bagaglio da stiva”, quello che il passeggero consegna alla compagnia aerea per il trasporto e che non è accessibile per la durata del volo;
  2. bagaglio non registrato: corrisponde al “bagaglio a mano” che il passeggero può portare gratuitamente con se nella cabina dell’aeromobile, purché il peso e le misure rientrino nei limiti stabiliti dalla normativa.

Effettuata questa doverosa distinzione, analizziamo la normativa internazionale della Convenzione di Montreal relativamente alla responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita o avaria dei bagagli.

Lavorare come addetto di scalo aeroportuale: la normativa

Per i bagagli registrati, la Convenzione di Montreal prevede una forma di responsabilità oggettiva in seno al vettore, in quanto il danno si è verificato a bordo dell’aeromobile o nel periodo di tempo in cui il vettore ha in custodia i bagagli. Tuttavia, la compagnia aerea potrà contestare la sua responsabilità provando che l’evento dannoso è dipeso dalla natura del bagaglio o da difetto o vizio intrinseco del bagaglio stesso. 

Per quanto concerne, invece, i danni ai bagagli non registrati, inclusi gli oggetti personali del passeggero, la normativa internazionale attribuisce la responsabilità al vettore, ai suoi dipendenti e preposti. Toccherà poi al passeggero fornire la prova dell’accadimento dannoso. È opportuno specificare che alla base dell’applicabilità del regime di responsabilità previsto dalla Convenzione di Montreal c’è l’elemento della custodia dei bagagli da parte del vettore, indipendentemente dal luogo in cui essa avvenga.

Un ulteriore danno da cui può essere colpito un viaggiatore è quello del ritardo della consegna dei bagagli. A differenza del precedente caso, però, la normativa non fa una netta distinzione tra bagaglio registrato e non, assimilando le due tipologie, probabilmente in virtù del fatto che il bagaglio non registrato, viaggiando insieme al passeggero, è colpito dallo stesso ritardo del viaggiatore.

La responsabilità per questa forma di danno è soggettiva e per colpa presunta, pertanto spetterà alla compagnia e ai suoi preposti liberarsi della responsabilità dimostrando di aver adottato tutte le misure necessarie affinché il danno fosse evitato. Il vettore, quindi, dovrà fornire prova che il danno è stato causato da eventi terzi non attribuibili ad esso o ai suoi dipendenti quali, ad esempio, improvviso congestionamento del traffico aereo e/o condizioni meteorologiche avverse.

Affinché si configuri la responsabilità del vettore per ritardo, è necessario che la durata effettiva del volo superi considerevolmente quella prevista contrattualmente, assumendo come parametri valutativi il tempo medio di percorrenza di una determinata tratta e l’impiego di un preciso aeromobile.

Lo stesso regime di responsabilità adottato per i danni da ritardo è utilizzato in caso di mancata esecuzione del trasporto aereo.

Chi decide di lavorare come addetto di scalo aeroportuale dovrà necessariamente conoscere queste normative al fine di non trovarsi impreparato nel momento in cui si verifichino queste situazioni.

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