Volo in ritardo e passeggero rinuncia a partire: la compagnia dovrà risarcire

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La rinuncia al volo in ritardo da parte del passeggero, al momento dell’avvenuta conoscenza del cambiamento di orario, non costituisce una rinuncia al diritto all’indennizzo, previsto dal Regolamento CE n.261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. È quanto afferma un’importante sentenza del Giudice di Pace di Bari (n.1713/17) che, accogliendo un ricorso dei legali di Rimborsovoli.it, portale dedicato alla tutela gratuita dei viaggiatori, ha condannato la compagnia aerea Easyjet Airline Company LTD al pagamento di una compensazione pecuniaria a favore di un passeggero del volo Milano Malpensa – Bari Palese.

Volo in ritardo di oltre 4 ore? Si può chiedere il risarcimento.

A causa del volo in ritardo di oltre 4 ore del volo EZY2831, previsto per le ore 7:10 ma decollato da
Milano alle 11:21, un passeggero era stato costretto a rinunciare alla prenotazione recandosi, al fine di rientrare in tempo utile a Bari, presso l’aeroporto di Genova per usufruire di un volo con una diversa compagnia. Per questo, si era rivolto al servizio Rimborsovoli.it chiedendo il risarcimento del danno, in aggiunta al rimborso del biglietto.

Convenuta in giudizio, Easyjet aveva rilevato l’insussistenza del diritto alla compensazione “per espressa rinuncia al volo da parte del passeggero”. In particolare, la compagnia eccepiva che la norma comunitaria, che prescrive una compensazione pecuniaria per il ritardo del volo, “non possa trovare applicazione laddove il passeggero decida di non viaggiare sul volo originariamente prenotato e non si presenti all’accettazione”.

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Di tutt’altra opinione il Tribunale, che ha ritenuto fondata la richiesta del passeggero, sulla base dell’art. 942 Cod. Nav. a tenore del quale “il vettore aereo deve assicurare la propria responsabilità verso i passeggeri secondo la normativa comunitaria. Il passeggero danneggiato ha azione diretta contro l’assicuratore per il risarcimento del danno subito”.

La sentenza del Giudice di Pace di Bari riconosce che la rinuncia al volo in ritardo superiore alle tre ore, non comporta alcuna decadenza dal diritto all’indennizzo, stabilendo che nel caso specifico “il passeggero – così come scritto nel provvedimento – ha diritto alla risoluzione del contratto (art. 1452 c.c.) fatto salvo il proprio diritto al risarcimento del danno.  Il suo può considerarsi un comportamento giustificato dall’inattuazione del rapporto contrattuale tanto da indurlo a recarsi presso altro vettore. Pertanto, la società è obbligata, comunque, a tenere indenne il trasportato mediante il pagamento della compensazione pecuniaria per inadempimento contrattuale nella misura di euro 250,00 in favore dell’attore”.
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